Titolo II›Capo I
Art. 8
8 / 13Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
In vigore dal 26 mar 2016
1. Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di cui all', comma 2.
2. Nel caso di cui all', comma 3, se le richieste non pervengono nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorità dello Stato di emissione a formularle entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di mancata risposta, l'autorità giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo Stato di emissione.
3. L'autorità giudiziaria può invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di blocco o di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo.
4. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza ritardo a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tal caso, lo Stato di esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-8