Titolo II›Capo I
Art. 6
6 / 13Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione
In vigore dal 26 mar 2016
1. Salve le disposizioni di cui al presente articolo, l'autorità giudiziaria individuata secondo le disposizioni di cui all' e di cui all', comma 2, provvede senza ritardo a riconoscere, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro. Dispone altresì che sia data immediata esecuzione al provvedimento.
2. Quando è necessario garantire la conformità della prova ottenuta ai requisiti dell'ordinamento dello Stato di emissione, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, l'autorità osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dall'autorità competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro probatorio, mentre, nel caso di cui all', comma 2, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo. In ogni caso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
3. Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione.
4. La richiesta di riconoscimento o esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro può essere rigettata con decreto motivato:
a) se il certificato di cui all', comma 3, non è stato prodotto unitamente alla richiesta;
b) se il predetto certificato risulta incompleto, ovvero se le informazioni ivi contenute risultano manifestamente non corrispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della richiesta;
c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'articolo 649 del codice di procedura penale;
e) se non ricorrono i presupposti indicati nell'.
Tuttavia, se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'autorità giudiziaria può imporre all'autorità dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorità giudiziaria può altresì dispensare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi è esigenza di acquisire altre informazioni.
6. La decisione di rigetto è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorità è altresì comunicata senza ritardo l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo è risultata insufficiente.
Storico versioni
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