Titolo II›Capo I
Art. 10
10 / 13Responsabilità dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
In vigore dal 26 mar 2016
1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di sequestro, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.
2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-10