Art. 11 · Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

Art. 11

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Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 10 mar 2016
Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;33#art-11