Art. 46 · Disposizioni finanziarie

Art. 46

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 feb 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-46