Art. 27 · Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Art. 27

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Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

In vigore dal 10 feb 2016
1. All', comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "di sei anni o un minimo di" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-28;15#art-27