Art. 45 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 45

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 18 gen 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-11;5#art-45