Art. 3 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 3

3 / 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 12 gen 2016
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-07;3#art-3