Art. 4 · Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali

Art. 4

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Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali

In vigore dal 5 feb 2016
Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali 1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all' del presente decreto, di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna. 2. La Regione può avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende sanitarie provinciali. 3. I beni trasferiti ai sensi della comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie provinciali e sono sottoposti al regime giuridico di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della normativa regionale di attuazione del medesimo. 4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all', individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende sanitarie provinciali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009. 5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresì disciplinate la facoltà e le modalità di subentro delle Aziende sanitarie provinciali nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi. 6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle stesse Aziende sanitarie provinciali per le attività connesse alle patologie da dipendenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-15;222#art-4