Art. 1 · Ambito operativo

Art. 1

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Ambito operativo

In vigore dal 5 feb 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto l', comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008; Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 12 ottobre 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Ambito operativo 1. La Regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nella materia della sanità penitenziaria, a norma dell'articolo 20 in relazione all'articolo 17, lettere b) e c), dello Statuto. 2. Il presente decreto disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della regione delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.
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