Art. 2
2 / 3Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
In vigore dal 20 gen 2016
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 107-bis è inserito il seguente:
«Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;
b) dopo l'articolo 108-bis è inserito il seguente:
«Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-15;212#art-2