Art. 8
8 / 20Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 10 e 11 del regolamento in materia di valutazione della sicurezza e documentazione informativa sul prodotto
In vigore dal 6 gen 2016
1. La persona responsabile di cui all' del regolamento che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza, o per i quali non è stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici ai sensi dell'allegato I del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000. Alla stessa pena soggiace la persona responsabile quando viola le disposizioni di cui all' del regolamento o qualora la valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico non rispetta le condizioni di cui all' del regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-8