Art. 18 · Applicazione sanzioni amministrative

Art. 18

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Applicazione sanzioni amministrative

In vigore dal 1 feb 2022
1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione. 1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-18