Art. 3 · Entrata in vigore

Art. 3

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Entrata in vigore

In vigore dal 16 nov 2015
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, il presente decreto legislativo si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa avviate successivamente alla sua entrata in vigore. 3. Gli articoli 72 e 77-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le proroghe di cui agli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia. 4. Gli articoli 81, comma 1-bis, 84, 89, 90, 91, comma 4, 92, 92-bis, 93, 94, 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'articolo 57, comma 6-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale. 5. Per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Si applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure, il termine per la proposizione delle domande tardive di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in vigore di quest'ultimo. 6. Per gli aspetti non disciplinati negli articoli richiamati nei commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si effettuano secondo le modalità previste nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ove, a tale data, siano già state effettuate quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo. 7. I commi 3, 4, 5 e 6, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alle disposizioni indicate dai medesimi commi e a esse applicabili. 8. Il presente decreto lascia impregiudicati i provvedimenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data della sua entrata in vigore, nonché gli atti compiuti dai loro organi. 9. L'articolo 91, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall', comma 33, del presente decreto, si applica nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione iniziate dopo il 1° gennaio 2019.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181#art-3