Art. 94 · Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
Titolo VI

Art. 94

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Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

In vigore dal 16 nov 2015
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento 1. Non sono pregiudicati il funzionamento nè le regole dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o, relativamente ad altri Stati membri, dei sistemi designati dai rispettivi atti di recepimento della direttiva 98/26/CE, nel caso in cui: a) è disposta la cessione solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività di un ente sottoposto a risoluzione; o b) sono esercitati i poteri accessori di cui all' per eliminare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione è parte o per sostituire una controparte. 2. La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1 non comporta la revoca di un ordine di trasferimento in deroga all' del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nè la modifica o l'inefficacia degli ordini di trasferimento e della compensazione a norma degli del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni creditizie a norma dell' del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell' del medesimo decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-94