Titolo VI
Art. 92
114 / 129Tutela degli accordi di garanzia
In vigore dal 16 nov 2015
1. Con riferimento alle passività garantite per contratto, anche con trasferimento del titolo in proprietà, è vietata la cessione separata delle attività a garanzia della passività, del beneficio della garanzia o della passività garantita e la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all', se l'effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita. Si applica la deroga di cui all', comma 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-92