Art. 91 · Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting
Titolo VI

Art. 91

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Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting

In vigore dal 16 nov 2015
Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting 1. Salvo quanto previsto al comma 3, è vietato il trasferimento che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passività che sulla base di uno dei contratti di cui all', comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, è vietata la modifica o l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passività che sulla base di uno dei contratti di cui all', comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting. 3. È possibile, per assicurare la disponibilità dei depositi protetti: a) trasferire i depositi protetti soggetti a uno dei contratti menzionati al comma 1, senza trasferire altri diritti, attività o passività soggetti ai medesimi contratti; e b) trasferire, modificare o estinguere diritti, attività o passività soggetti a uno dei contratti di cui al comma 1, senza trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-91