Art. 89 · Salvaguardia per azionisti e creditori
Titolo VI

Art. 89

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Salvaguardia per azionisti e creditori

In vigore dal 16 nov 2015
1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all' risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'. 2. La somma indicata al comma 1 è a carico del fondo di risoluzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-89