Art. 86 · Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione
Titolo V

Art. 86

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Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione

In vigore dal 9 mar 2016
1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a risoluzione aderisce è tenuto a corrispondere all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a: a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività, l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorità. 1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all', comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all', comma 1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario. 2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte. 3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia dei depositanti è effettuata in conformità della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II. 4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non può eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. 5. Se una valutazione a norma dell' stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione è superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente all'. 6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attività d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purchè l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario. 7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia provvede affinché l'importo sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni. 8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca d'Italia.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 ha disposto (con l'art. 2 comma 6, lettera b)) che "al comma 6, la parola: «ammessi» e' sostituita dalla seguente «ammissibili»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-86