Art. 8 · Piani di risoluzione di gruppo
Titolo IIICapo I

Art. 8

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Piani di risoluzione di gruppo

In vigore dal 1 dic 2021
1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, è predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle società appartenenti al gruppo bancario e delle società incluse nella vigilanza consolidata, indicate all', comma 1, lettera c), e che identifica uno o più enti designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione. 2. Il piano di risoluzione è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell' e prevede le modalità per l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dall'. 3. Il piano di risoluzione è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonché in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo. 4. Il piano è predisposto dalla Banca d'Italia quando essa è l'autorità di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle società del gruppo; sono inoltre sentite le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata. 5. Se il gruppo include società aventi sede legale in altri Stati membri, il piano è predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dall', sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo. 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le modalità previste dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-8