Capo VI
Art. 73
93 / 129Scambio di informazioni
In vigore dal 16 nov 2015
1. La Banca d'Italia, quando è autorità di risoluzione di gruppo, coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le autorità di risoluzione interessate. In particolare, trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione.
2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un'autorità di risoluzione di uno Stato terzo, la trasmissione ai sensi del comma 1 è effettuata solo in presenza del consenso espresso di detta autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-73