Capo VI
Art. 70
90 / 129Collegi di risoluzione
In vigore dal 1 dic 2021
1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilità, la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità, la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, nonché la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di risoluzione di cui al comma 1-quater in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei collegi a cui partecipa.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater, la Banca d'Italia, quando è l'autorità di risoluzione di gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al quale partecipano:
a) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società controllate incluse nella vigilanza su base consolidata;
b) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno una banca del gruppo;
c) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative;
d) l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti degli Stati membri le cui autorità di risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale;
e) i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);
f) le autorità responsabili per la vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);
g) l'ABE;
h) su loro richiesta, e in qualità di osservatori, le autorità di risoluzione di Stati terzi in cui ha sede una banca controllata da una componente del gruppo ovvero in cui quest'ultima ha stabilito una succursale significativa. La partecipazione di queste autorità avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia e a condizione che esse siano soggette a requisiti di riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'.
1-ter. In qualità di presidente del collegio di risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia:
a) predispone, sentiti gli altri membri del collegio, protocolli e procedure per il funzionamento del collegio stesso;
b) coordina tutte le attività del collegio;
c) convoca e presiede tutte le riunioni del collegio e tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle principali problematiche da discutere e punti all'ordine del giorno;
d) informa i membri del collegio di ogni riunione in modo che essi possano chiedere di partecipare;
e) decide quali membri e osservatori invitare alle riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza della problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e in particolare il possibile impatto sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati, e fermo restando il diritto delle autorità di risoluzione a partecipare alle riunioni in cui sono discussi argomenti relativi a una decisione comune o a una componente del gruppo nel loro Stato membro;
f) tiene prontamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni.
1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento o una società finanziaria di uno Stato terzo controlla due o più soggetti di cui all' aventi sede legale in Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha stabilito succursali significative in Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato terzo controlla le società aventi sede legale nell'Unione europea attraverso una società avente sede legale in Italia. Se questa condizione non risulta verificata per alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa è l'autorità di risoluzione della società con attività totali in bilancio più elevate delle altre società del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma è subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri interessati.
2. Per le finalità indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla società estera controllante.
3. Per le finalità indicate al comma 1 le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con l'autorità di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-70