Art. 68 · Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi
Capo V

Art. 68

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Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi

In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia può sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, può essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una società controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso; b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi è l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o è comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo; c) nel caso in cui è stata realizzata o può essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attività, diritti o passività dell'ente sottoposto a risoluzione: i) tutte le attività e le passività della società controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinché gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti. 3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: a) ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori; b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell' del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell' di detto regolamento; c) le banche centrali. 4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, nè subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'. 5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l', i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se: a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario; b) in assenza di cessione, non è stato applicato il bail-in alle passività che originano dal contratto medesimo. 6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari. 7. La Banca d'Italia può stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilità conformemente all' del Regolamento (UE) n. 648/2012. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-68