Art. 61 · Poteri accessori
Capo V

Art. 61

80 / 129

Poteri accessori

In vigore dal 1 dic 2021
1. Nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia può, salvi i diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal presente decreto: a) fatto salvo quanto previsto dall', disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attività o passività, che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere; b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o altre partecipazioni; c) richiedere ai soggetti competenti, anche stranieri, di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di strumenti finanziari; d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari, diritti, attività o passività, il cessionario subentri - con esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei diritti o negli obblighi dell'ente sottoposto a risoluzione compresi, fatto salvo l', commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture di mercato nonché in tutti i rapporti processuali, in deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile; e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza; f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte o sostituirne un contraente con il cessionario, senza che il contraente abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal contratto. 2. Se necessario per assicurare l'efficacia della risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate misure volte a garantire la continuità dell'attività di impresa o dei contratti dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante. 3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 lasciano impregiudicato l', nonché: a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto a risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro; b) fatti salvi gli , la facoltà per la controparte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi sono esercitabili in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo controllante.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-61