Sez. III
Art. 58
77 / 129Rimozione degli ostacoli al bail-in
In vigore dal 16 nov 2015
1. Le assemblee dei soggetti di cui all' delegano gli organi di amministrazione a deliberare l'aumento di capitale necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di passività in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e 2 del codice civile, nè gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonché altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.
3. Resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell', comma 1, lettera h).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-58