Art. 46 · Cessione

Art. 46

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Cessione

In vigore dal 16 nov 2015
1. La cessione di diritti, attività o passività dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte a una o più società veicolo per la gestione delle attività può essere disposta, in una o più soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti: a) le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attività nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari; b) la cessione è necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte; c) la cessione è necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione. 2. Il corrispettivo per la cessione è determinato in conformità con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo può essere simbolico o anche mancare. Esso può consistere in titoli di debito emessi dalla società veicolo. Se il valore di quanto ceduto è negativo, l'atto di cessione può prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passività o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato. 3. La società veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonché l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della società veicolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-46