Art. 44 · Cessazione dell'ente-ponte

Art. 44

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Cessazione dell'ente-ponte

In vigore dal 16 nov 2015
1.La Banca d'Italia dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati all', comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione; b) la totalità, o la quasi totalità, dei diritti, delle attività o delle passività dell'ente-ponte è ceduta ad un terzo; c) sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività dell'ente-ponte; d) è scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma 3. 2. La cessazione della qualifica di ente-ponte è disposta quando è accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c), ha ragionevoli probabilità di verificarsi e, in ogni caso, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte. 3. Con provvedimento motivato, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per uno o più periodi della durata di un anno ciascuno quando: a) nel periodo di proroga potrebbero verificarsi le situazioni indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o b) la proroga è necessaria per mantenere la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali. 4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1, lettere b) o d), l'ente-ponte è liquidato secondo le modalità previste dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte è distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte è cessionario di diritti, attività o passività di più enti sottoposti a risoluzione, si procede alla liquidazione delle attività o al pagamento delle passività cedute da ciascuno di questi e non dell'ente-ponte stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-44