Art. 42
48 / 129Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte
In vigore dal 1 dic 2021
1. L'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell', con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.
2. Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.
3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi dell', comma 2, lettera c):
0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte in forma di società per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché, fermo restando il comma 7, di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;
a) approva le modiche all'atto costitutivo e allo statuto dell'ente-ponte, nonché la strategia e il profilo di rischio;
b) in funzione dell'assetto proprietario dell'ente-ponte nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dello stesso, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni;
c) stabilisce restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.
4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi dell', comma 1, lettera b), l'eventuale conversione in capitale delle passività cedute all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal presente articolo.
5. L'ente-ponte esercita l'attività bancaria o la prestazione di servizi e attività di investimento se è autorizzato allo svolgimento delle medesime attività ai sensi della normativa vigente.
6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attività bancaria o nella prestazione di servizi e attività di investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni attuative.
7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, è autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attività bancaria o a prestare servizi e attività di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorità responsabile per i relativi provvedimenti.
8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonché l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a risoluzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-42