Art. 4 · Ministro dell'economia e delle finanze
Titolo II

Art. 4

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Ministro dell'economia e delle finanze

In vigore dal 16 nov 2015
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva il provvedimento di cui all' con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua competenza previste dal presente decreto. 2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della gestione delle crisi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-4