Capo III
Art. 37 bis
46 / 129Altre spese
In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia recupera le somme corrisposte a terzi da essa o dal fondo di risoluzione unico in relazione all'esecuzione di adempimenti e procedure previsti dalla legge ai fini dello svolgimento delle cessioni di cui al Capo IV, Sezione II, secondo una o più delle seguenti modalità:
a) a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;
b) dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato;
c) a valere su eventuali proventi dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione di attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-37-bis