Capo III
Art. 34
40 / 129Attuazione del programma di risoluzione
In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia dà esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all', comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.
2. Il programma è attuato dalla Banca d'Italia in una o più delle seguenti modalità:
a) con atti di uno o più commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall' e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.
3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 2 è stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell' danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall', commi 3 e 5.
4-bis. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-34