Art. 31 · Ulteriori previsioni in caso di conversione
Capo II

Art. 31

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Ulteriori previsioni in caso di conversione

In vigore dal 1 dic 2021
1. Ai titolari degli strumenti o delle passività soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla società nei cui confronti è stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la società posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti è disposta previo accordo con l'autorità di risoluzione dello Stato membro interessato. 2. Ai titolari degli strumenti o delle passività soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di società controllate dallo Stato. 3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-31