Art. 30 · Cooperazione fra autorità
Capo II

Art. 30

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Cooperazione fra autorità

In vigore dal 1 dic 2021
1. La Banca d'Italia collabora con le autorità degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall' della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti o le passività su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata o nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione e ricorre una delle seguenti circostanze: a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all' con sede legale in un altro Stato membro; b) un soggetto di cui all' avente sede legale in Italia è sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti e delle passività di cui all' nei confronti di società aventi sede in Italia. 3. Se non è raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a: a) gli strumenti e le passività soggetti a riduzione o conversione emessi da banche italiane, ancorchè soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro; b) gli strumenti e le passività soggetti a riduzione o conversione emessi da soggetti di cui all', lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. 4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-30