Capo II
Art. 27
19 / 129Presupposti
In vigore dal 1 dic 2021
1. Le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passività computabili emessi da un soggetto indicato nell' sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, quando nei confronti di un soggetto di cui all' sono accertati i presupposti indicati dall', comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o più soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione... prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa è disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-27