Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 20
28 / 129Individuazione della procedura di crisi
In vigore dal 1 dic 2021
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all', è disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all', comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno, emessi dalla banca,... quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all', comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca... o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall' del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.
2. La risoluzione è disposta quando, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all' e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-20