Art. 20 · Individuazione della procedura di crisi
Titolo IVCapo ISez. I

Art. 20

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Individuazione della procedura di crisi

In vigore dal 1 dic 2021
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all', è disposta alternativamente nei confronti di una banca: a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all', comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno, emessi dalla banca,... quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all', comma 1, lettera a); b) la risoluzione della banca... o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall' del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto. 2. La risoluzione è disposta quando, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all' e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-20