Art. 18 · Sostegno finanziario pubblico straordinario
Titolo IVCapo ISez. I

Art. 18

26 / 129

Sostegno finanziario pubblico straordinario

In vigore dal 16 nov 2015
1. Ai fini dell', comma 2, lettera f), una banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso: a) in una delle seguenti forme: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all', comma 2, lettere a), b), c), d) o e), nè ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II; b) nonché a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario: i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo; ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro. 2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione è effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorità nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-18