Art. 17 · Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi
Titolo IVCapo ISez. I

Art. 17

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Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi

In vigore dal 16 nov 2015
Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi 1. Una banca è sottoposta a una delle misure indicate all' quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2; b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. 2. La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività; d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'. 3. Le misure indicate all' possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-17