Art. 16 ter · Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili

Art. 16 ter

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Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili

In vigore dal 12 dic 2025
1. Agli intermediari iscritti all'albo di cui all' del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, non si applica l', comma 1-ter, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale è prevista la cessione di beni e rapporti giuridici...; b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi intermediari, inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all'. 2. Gli intermediari esentati ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all', comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-ter