Art. 16 quinquies · Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili

Art. 16 quinquies

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Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili

In vigore dal 12 dic 2025
1. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato dalla Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, tenuto conto: a) della necessità di assicurare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'ente designato per la risoluzione sia idonea a conseguire gli obiettivi indicati dall' per il gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme; b) della necessità di assicurare che l'ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione abbiano fondi propri e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione del bail-in o dei poteri di riduzione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le quali sono autorizzati ai sensi della normativa vigente, anche quando il piano di risoluzione prevede la possibilità che talune classi di passività computabili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell', comma 2, o possano essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale; c) delle dimensioni, del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione; d) della misura in cui il dissesto dell'ente designato per la risoluzione avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, anche a causa delle interconnessioni con altri operatori o con il sistema finanziario nel suo complesso. 2. Se il piano di risoluzione prevede l'adozione di un'azione di risoluzione o che sia esercitato il potere di ridurre o convertire strumenti di capitale e passività computabili a norma del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari a un importo sufficiente a garantire che: a) siano integralmente assorbite le perdite previste a carico dell'ente sottoposto a risoluzione («assorbimento delle perdite»); b) l'ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione siano ricapitalizzati a un livello tale da consentire loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le quali sono autorizzati e a svolgere queste attività ai sensi della normativa vigente in un orizzonte temporale non superiore a un anno («ricapitalizzazione»). 3. Nel caso previsto dall', comma 1-ter, l'ente designato per la liquidazione soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili utilizzando uno o più dei seguenti strumenti, elementi o passività: a) fondi propri; b) passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; c) passività di cui all', comma 2. 3-bis. Agli strumenti di fondi propri e alle passività computabili emessi da società controllate che sono enti designati per la liquidazione, nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, non si applicano le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui all' che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una società avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti sia pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passività che soddisfano i criteri di computabilità di cui all', comma 6, di detti soggetti, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti. 4. Per gli enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito di passività soggette a bail-in è composto come segue: a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall', comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi: 1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione; 2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta; b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall', comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi: 1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione; 2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta. 5. Nel determinare il requisito individuale in percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall', commi 6 e 8. 6. Nel determinare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), e lettera b), punto 2), la Banca d'Italia: a) utilizza i dati più recenti comunicati dall'ente relativi all'ammontare complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati per tenere conto delle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; b) sentita l'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro per determinare il requisito che sarebbe applicabile all'ente designato per la risoluzione nel caso di attuazione della strategia di risoluzione prescelta. 7. La Banca d'Italia può aumentare l'importo di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), in misura idonea a ristabilire nel mercato, in seguito alla risoluzione, una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente per un orizzonte temporale non superiore a un anno. In questo caso, l'aumento è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applicherebbe dopo la risoluzione diminuito dell'importo della riserva di capitale anticiclica. Sentita l'autorità competente, detto aumento è adeguato al ribasso o al rialzo nella misura necessaria per: a) ristabilire nel mercato la fiducia nei confronti dell'ente designato per la risoluzione; b) assicurare la continuità delle funzioni essenziali; c) assicurare che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, l'ente designato per la risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere al sostegno finanziario pubblico straordinario, ferma restando la possibilità che il fondo di risoluzione contribuisca ai sensi dell', commi 6 e 8. 8. Per gli enti di maggiori dimensioni, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari almeno al: a) 13,5 per cento, se calcolato in termini di esposizione al rischio ai sensi dell', comma 2, lettera a); b) 5 per cento, se calcolato in termini di esposizione complessiva ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b). 9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito di cui al comma 8 con fondi propri, strumenti subordinati computabili o passività di cui all', comma 4. 10. Sentita l'autorità competente, la Banca d'Italia può applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili, alla misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili. La mancata applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell', comma 7. 11. Per i soggetti che non sono enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili è composto come segue: a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall', comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi: 1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro a livello individuale; 2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014; b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall' -bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi: 1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base individuale; 2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base individuale, dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014 o dopo la risoluzione del gruppo. 12. Per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del comma 11 si applicano i commi 5, 6 e 7. Quando un soggetto di cui all', che non è esso stesso un ente designato per la risoluzione ed è controllato da un ente designato per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passività emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile in sede concorsuale hanno rango pari o inferiore a quelle degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma 11 è sufficiente per attuare la strategia di risoluzione prescelta. 13. Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di passività computabili potrebbero essere escluse in tutto o in parte dal bail-in ai sensi dell', comma 2, o potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività computabili sufficienti a coprire l'importo delle passività suscettibili a essere escluse dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al comma 2 siano soddisfatte. 14. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito minimo di fondi propri e passività computabili sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro. 15. Ai fini del presente articolo, i riferimenti ai requisiti prudenziali ivi contenuti sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte della Banca d'Italia o della Banca centrale europea quando questa è l'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate nell'esercizio delle opzioni concesse dallo stesso regolamento.

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