Art. 16 octies
60 / 129Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione
In vigore dal 12 dic 2025
(Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione).
1. Le banche controllate da un ente designato per la risoluzione, che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base individuale. Il presente comma si applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
2. La Banca d'Italia può, sentita l'autorità competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di cui all', lettere, b), c) e d), se questo è una società controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non è esso stesso un ente designato per la risoluzione.
3. In deroga ai commi 1 e 2, le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono società controllate da soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli su base consolidata. Il presente comma non si applica quando la capogruppo è soggetta a vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea.
3-bis. In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia può determinare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) è controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e:
1.1) l'ente designato per la risoluzione è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell' del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;
1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all' della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passività computabili;
1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sarebbe sproporzionata;
2) è destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all', comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi è una prevalenza di enti designati per la liquidazione;
b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilità e fattibilità della strategia di risoluzione del gruppo, nè sulla capacità del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, nè, infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale e delle passività computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione. 4. Nei gruppi bancari cooperativi, le banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all', comma 11. Il presente comma si applica altresì alle componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi dell', comma 2.
5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo la procedura prevista dall' e, ove applicabile dall', in conformità all'.
6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è soddisfatto utilizzando:
a) passività non computabili nei fondi propri:
1) acquistate o sottoscritte dall'ente designato per la risoluzione, direttamente o indirettamente mediante altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ovvero acquistate o sottoscritte da un azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;
2) che rispettano i criteri di computabilità di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72-ter, paragrafi da 3, 4 e 5, del medesimo regolamento;
3) che, nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, hanno un grado inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto 1) e che non sono computabili nei fondi propri;
4) che possono essere assoggettate a riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014 in modo coerente con la strategia prescelta per il gruppo soggetto a risoluzione, senza incidere, in particolare, sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;
5) il cui acquisto o sottoscrizione non è finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente;
6) per le quali la legge o il contratto non prevedono, nemmeno implicitamente, il richiamo, il rimborso, il riacquisto o il pagamento anticipato, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente, per le quali nessuna indicazione in tal senso è comunque fornita da quest'ultimo;
7) per le quali la legge o il contratto non attribuiscono al possessore il diritto di richiedere anticipatamente il pagamento degli interessi o del capitale, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente;
8) per le quali l'importo degli interessi o dei dividendi non dipende dal merito di credito dell'emittente o della sua capogruppo;
b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri:
1) capitale primario di classe 1;
2) altri elementi o strumenti di fondi propri acquistati o sottoscritti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione.
6-bis. (Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passività computabili include le seguenti passività emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all' della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento:
a) passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata;
b) passività emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
6-ter. Le passività incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi:
a) le passività emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;
b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b).
7. La Banca d'Italia può non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui presente articolo nei confronti di una società controllata da un ente designato per la risoluzione quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente designato per la risoluzione e la società da esso controllata hanno sede legale in Italia e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il requisito su base consolidata ai sensi dell';
c) non vi sono nè sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'ente designato per la risoluzione alla società da esso controllata in caso di applicazione a quest'ultima di un provvedimento di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare quando nei confronti del primo è adottata un'azione di risoluzione;
d) l'autorità competente, ritiene che l'ente designato per la risoluzione assicuri il rispetto della sana e prudente gestione della società da esso controllata e che l'ente dichiari, con l'approvazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla società controllata ovvero che i rischi di questa non sono significativi;
e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente designato per la risoluzione comprendano anche la società da esso controllata;
f) l'ente designato per la risoluzione detenga una quota superiore al 50 per cento dei diritti di voto nella società controllata o abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della stessa.
8. La Banca d'Italia può altresì non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui presente articolo nei confronti di una società controllata da un soggetto che non è un ente designato per la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per la risoluzione.
9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia può consentire che il requisito minimo di fondi propri e passività computabili sia rispettato, in tutto o in parte, mediante un impegno di pagamento, fornito dall'ente designato per la risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) l'importo dell'impegno è pari almeno all'importo del requisito che sostituisce;
b) l'impegno può essere fatto valere dalla società controllata quando essa non è in grado di adempiere ai propri obblighi alla scadenza o quando nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell' del regolamento (UE) n. 806/2014;
c) l'impegno è assistito per almeno il 50 per cento del suo importo da una garanzia finanziaria ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, o altra normativa nazionale di recepimento della direttiva 2002/47/CE;
d) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria soddisfano i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il loro ammontare, al netto di margini adeguatamente prudenti, è almeno pari all'importo di cui alla lettera c);
e) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria non sono soggette a gravami e, in particolare, non sono utilizzate in altri contratti di garanzia;
f) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria hanno una durata effettiva almeno pari alla durata prevista dall'articolo 72-quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
g) non vi sono impedimenti giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria dall'ente designato per la risoluzione alla società da esso controllata, anche quando nei confronti del primo è adottata un'azione di risoluzione. A tal fine, su richiesta della Banca d'Italia, l'ente designato per la risoluzione dimostra l'inesistenza di questi impedimenti, anche mediante un parere legale indipendente.
10. Quando ciò è concordato tra le autorità partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui all', comma 1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui all' che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili disciplinato dal presente articolo su base individuale o consolidata mediante passività o strumenti di cui al comma 6 emessi nei confronti della società controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di società da essa controllate aventi sede legale nel medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-16-octies