Art. 15 · Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di gruppi
Capo II

Art. 15

17 / 129

Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di gruppi

In vigore dal 1 dic 2021
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all', risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla capogruppo, all'autorità competente, nonché alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. 2. La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonché alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo nonché, se questo include più di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità, avendone valutato l'impatto sulle componenti del gruppo. 3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo può presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all', comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo. 4. La Banca d'Italia, sentite le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate all', commi 1 e 2. 5. La decisione è motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione è trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilità sono imputabili a una situazione di cui all', comma 2-bis, la decisione è adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3. 6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-15