Art. 14 · Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di banche non facenti parte di un gruppo
Capo II

Art. 14

16 / 129

Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di banche non facenti parte di un gruppo

In vigore dal 1 dic 2021
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all', risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una banca, la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla banca stessa, all'autorità competente, nonché alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dell'. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti. 2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilità dipende da una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto dei requisiti indicati nel presente comma e la tempistica per la loro attuazione, tenuto conto delle cause dell'impedimento: a) la banca rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di capitale di primo pilastro e al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività computabili calcolato conformemente all'- bis, lettera a); b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili previsto dagli o 16-sexies. 2-ter. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne dà comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all', commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attività della banca, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire al sistema economico, nonché sul mercato dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-14