Titolo III›Capo I
Art. 11
13 / 129Piani di risoluzione in forma semplificata
In vigore dal 16 nov 2015
1. La Banca d'Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-11