Art. 11 · Piani di risoluzione in forma semplificata
Titolo IIICapo I

Art. 11

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Piani di risoluzione in forma semplificata

In vigore dal 16 nov 2015
1. La Banca d'Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-11