Art. 5
5 / 15Concentrazione della riscossione nell'accertamento
In vigore dal 22 ott 2015
1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso";
b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.", è inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.";
c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: "con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica";
d) al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo: "L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;" è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159#art-5