Art. 30 · Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti
Capo III

Art. 30

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Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti

In vigore dal 22 ott 2015
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) nel primo periodo, le parole: "lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo."; b) al comma 2: 1) nel primo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione di cui all' e quella di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro."; c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "non documentato" sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500". 2. All' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000"; b) il comma 4 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-30