Capo III
Art. 22
22 / 33Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale
In vigore dal 22 ott 2015
Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti
e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale
1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo";
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-22