Capo III
Art. 18
18 / 33Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro
In vigore dal 22 ott 2015
1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.";
b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al quattrocento per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal centoventi al duecentoquaranta per cento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158#art-18