Art. 4 · Modifica dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68
Titolo I

Art. 4

4 / 43

Modifica dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68

In vigore dal 24 set 2015
Modifica dell' della legge 12 marzo 1999, n. 68 1. All' della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all' nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151#art-4