Art. 19 · Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare
Capo II

Art. 19

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Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare

In vigore dal 24 set 2015
Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', il comma 4 è abrogato; b) all', il comma 1 è abrogato; c) l' è abrogato; d) all', comma 2, primo periodo, dopo le parole: «qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione». 2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all', comma 2, si provvede ad apportare le opportune modificazioni al modello «BCNL» e al modello «scheda anagrafico-professionale».
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