Titolo I
Art. 13
13 / 43Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113
In vigore dal 24 set 2015
1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «All'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui all', comma 7, della presente legge»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»;
4) al comma 4 le parole «all'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all', comma 7, della presente legge» e le parole «da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse;
b) all':
1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui all'» sono soppresse;
2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e» sono soppresse;
c) all':
1) al comma 2 le parole: «all'albo professionale di cui all' della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all', comma 7, della presente legge»;
2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all', comma 7, della presente legge».
d) all':
1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione», «ufficio provinciale del lavoro», «ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all', che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L'interessato può comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;
3) al comma 8 le parole «all'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti «nell'elenco»;
2. I privi della vista iscritti in più di un elenco, oltre a quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza, scelgono l'elenco presso cui mantenere l'iscrizione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151#art-13